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Regolamento oggetti trovati

Regolamento oggetti trovati

Art. 720 estratto dal CCS (Codice Civile Svizzero)
Chi trova una cosa smarrita è tenuto a darne avviso al proprietario e, non conoscendolo, a darne avviso alla polizia od a fare egli stesso le indagini e le pubblicazioni indicate dalle circostanze.
L’avviso alla polizia è obbligatorio se il valore della cosa è manifestamente superiore ai dieci franchi.
Chi ritrova una cosa in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, deve consegnarla al padrone di casa, al locatario od alle persone incaricate della sorveglianza

Art. 721 estratto dal CCS
Le cose trovate devono essere debitamente custodite.
Esse possono essere vendute agli incanti pubblici, previa pubblicazione, col permesso dell’autorità competente quando richiedano spese di conservazione o siano esposte a rapido deterioramento, o da più di un anno siano custodite dalla polizia o da uno stabilimento pubblico.
Il ricavo della vendita sostituisce la cosa.

Art. 722 estratto dal CCS
Chi ha trovato la cosa ed ha adempiuto agli obblighi che gli incombevano, l’acquista in sua proprietà, qualora non se ne scopra il proprietario, entro cinque anni dalla pubblicazione o dall’avviso dato.
Se la cosa può essere riconsegnata, egli ha diritto al rimborso di tutte le spese e ad un’equa mercede.
Se una cosa fu trovata in una casa abitata o in uno stabilimento destinato al servizio od al trasporto pubblico, il padrone di casa, il locatario o lo stabilimento è considerato come ritrovatore, ma non ha diritto alla mercede.